Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul congedo straordinario per cure al lavoratore dipendente con invalidità superiore al 50%.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIV. V
Oggetto: congedo straordinario per cure al lavoratore dipendente con invalidità superiore al 50% - l. 181/71 e d.lgs. 509/88.
In relazione ai quesiti posti da codesta società, con nota del 09.09.04, peraltro pervenuta allo scrivente solo in data 21.12.04, si evidenzia quanto segue.
1. i trenta giorni previsti dall'art. 10 del d.lgs. 509/88 sono giorni lavorativi o di calendario?
2. la fruizione di tale periodo deve essere consecutiva?
Il congedo in questione è retribuito, come emerge anche dalla Sent. Cass. Sez. Lav.3500/84. Il beneficio accordato dalla norma è relativo alla possibilità per i mutilati od invalidi civili di effettuare terapie la cui necessità sia accertata dal medico provinciale. La sentenza citata si è pronunciata sulla formulazione dell'articolo 26 della l. n. 181 del 1971 precedente alla modifica del d.lgs. n. 509 del 1988 e si riferisce al congedo per cure in analogia allo stato di malattia in quanto stato morboso in atto (quindi continuativo). La sentenza in questione afferma che l'assenza del lavoratore per cure è da ricondursi alla malattia regolata dall'art. 2110 c.c., pertanto si ritiene che i giorni debbano essere di calendario ma non necessariamente consecutivi (come sembra evincersi anche dalla nota del Ministero del Welfare del 6 aprile 2004 interrogato sull'attuale vigenza delle norme in oggetto - artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988 -) e, inoltre, debbano essere retribuiti.
3. il permesso è retribuito ma chi ha l'onere della prestazione?
Come ha specificato la precedente Sentenza l'assenza del lavoratore per la fruizione del congedo è riconducibile al caso di malattia di cui all'art.2110 c.c. e non lo priva del diritto alla retribuzione da corrispondersi secondo la contrattazione collettiva od in difetto alla stregua di tale ultima norma. Pertanto, l'erogazione della retribuzione sembrerebbe essere dovuta in assenza di specifica disciplina, anche di natura convenzionale, dal datore di lavoro.
4. qual è la prassi per la richiesta al datore e quali documenti da presentare?
Non è prevista una prassi per la richiesta. I requisiti previsti sono, quindi, quelli elencati nel predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente
Dott. Giuseppe De Cicco