A prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo, lo Stato assiste i malati oncologici [1] a basso reddito e che si trovino in condizioni di gravità a causa della malattia attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile [2] a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo, nelle seguenti percentuali [3]:

11%prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale;

70%:  prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;

100%: prognosi probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione del tumore.

Come fare domanda:
 all’INPS esclusivamente per via telematica (per le modalità vedi questa pagina).

Decorrenza: la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità civile spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione medica. All’atto del primo pagamento l’INPS (ente pagatore) verserà, in un’unica soluzione, gli eventuali arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi avverranno a cadenza mensile.

Per un’invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (da 18 anni a 66 anni e 7 mesi [4]) ha diritto:

  • alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità. Per l’anno 2024 è pari a 333,33 euro mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a 19.461,12 euro;
  • all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie (cod. C01).

Per un’invalidità civile pari o superiore al 74%,  una persona in età lavorativa (da 18 anni a 66 anni e 7 mesi [4]) ha diritto:

  • all’assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità. Per l’anno 2024 è pari a 333,33 euro mensili qualora il reddito annuo personale non sia superiore a 5.725,46 euro;
  • all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie (cod. C03).

Il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS, che gestisce un apposito fondo.

 


[1]Cittadini italiani, cittadini degli stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra comunitari o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia (cfr. Corte Cost. Sent n. 187 del 28/5/2010).

[2] "[...] si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo [...] che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età" (art. 2 L. 118/1971 modif. art. 6 D. lgs. 509/1988).

[3] D. M. Sanità 5/2/1992.

[4] Termine soggetto a variazione in base alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita.

ATTENZIONE!

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

Pur garantendo l'esattezza e il rigore scientifico delle informazioni, Aimac declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.


© AIMAC 2022. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione e la trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o altro tipo di sistema di memorizzazione o consultazione dei dati sono assolutamente vietate senza previo consenso scritto di Aimac.