Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che non sia in grado di lavorare a causa della malattia o dei trattamenti anti-tumorali ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie, di conservare il posto di lavoro (per un periodo di tempo) e di percepire un’indennità commisurata alla retribuzione. Ha, inoltre, diritto all’anzianità di servizio per tutto il periodo di assenza per malattia. Il datore di lavoro ha il diritto di recedere dal contratto solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dalla legge, dal CCNL, dagli usi o calcolato secondo equità.

Periodo di comporto: arco di tempo (di durata variabile in funzione della qualifica e dell’anzianità di servizio), stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato.

Il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi [1] ha disciplinato in maniera più organica, (anche se ancora insufficiente rispetto ai bisogni dei malati oncologici) la tutela di questi lavoratori iscritti alla gestione separata INPS i quali, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (massimo 61 giorni/anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera (massimo di 180 giorni/anno).

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti l’indennità di malattia è disciplinata come segue:

A) Rapporto di lavoro privato: l’indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia fino al massimo previsto dal CCNL, di solito 180 giorni per ciascun anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia di norma sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi il pagamento è a carico dell’INPS (con possibili integrazioni da parte del datore di lavoro se previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, CCNL).

B) Pubblico impiego: il dipendente assente per malattia conserva il posto per un periodo di diciotto mesi nel triennio. Nei casi particolarmente gravi, è consentito assentarsi per ulteriori diciotto mesi, ma senza retribuzione. Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia diminuisce nel tempo secondo il seguente schema:

  • intera retribuzione dall’inizio della malattia e fino al 9° mese compreso;
  • 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza;
  • 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese.

CCNL non contengono disposizioni omogenee in merito alle assenze per malattia e al periodo di comporto; pertanto, è bene verificare che cosa preveda il proprio CCNL. L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro, indicando anche l’indirizzo presso il quale si è reperibili per eventuali controlli medico-fiscali. Se le terapie antitumorali che impediscono di lavorare hanno cadenza ciclica, è possibile farsi rilasciare dal medico curante un unico certificato attestante la necessità di trattamenti ricorrenti. In tal modo i giorni delle assenze successive si sommano a quelli del periodo precedente in modo che non vi sia il periodo di cosiddetta «carenza» durante il quale l’INPS non riconosce l’indennità di malattia. Ciò vale sia ai fini del conteggio dei 180 giorni come massimo indennizzabile nell’anno solare sia per la determinazione dell’indennità. Il certificato di malattia viene inviato dal medico entro 24 ore direttamente all’INPS (anche in caso di iscrizione ad altro ente previdenziale) per via telematica.




[1]  L. 81/2017.

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