La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata dall’Ente previdenziale cui sono stati versati i contributi, su domanda del lavoratore per il quale è stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Possono farne richiesta i dipendenti privati e quelli pubblici [1], i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata INPS e i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.
Qui di seguito riportiamo le informazioni relative ai requisiti e all’iter procedurale previsti dall’INPS per i propri assicurati che sono comunque indicative di quanto previsto anche per le altre categorie di lavoratori.
Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato, iscritto all’INPS, ha diritto alla pensione di inabilità a condizione che [2]:
- sia affetto da infermità fisica o mentale tale da provocare l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualunque attività lavorativa;
- sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
- abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti. La pensione di inabilità è incompatibile con l’attività lavorativa e con i trattamenti di disoccupazione (l’interessato ha facoltà di optare, all’atto della domanda, tra i diversi trattamenti scegliendo quello ritenuto più vantaggioso). La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione e la prestazione potrebbe essere revocatanel caso in cui venissero meno le condizioni che ne avevano determinato la concessione.
Come presentare la domanda: deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando anche la certificazione medica modello SS3.
Decorrenza: poiché la pensione di inabilità è riservata alle persone malate che non sono più in grado di lavorare ed è incompatibile con qualsiasi forma di attività lavorativa, la decorrenza varia a seconda delle circostanze:
- se l’interessato ha presentato la domanda dopo aver smesso di lavorare, decorre dal mese successivo a quello di presentazione domanda;
- se l’interessato ha presentato domanda quando ancora lavorava, decorre solo dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa o dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un’anzianità convenzionalecome se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio. La pensione di inabilità è erogata per 13 mensilità. All’atto del primo pagamento l’ente pagatore versa, in un’unica soluzione, tutti gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono mensili.
Ricorso: le modalità per la presentazione del ricorso in caso di respingimento della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità sono le stesse applicate per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità.
[1] L.335/1995
[2] L. 222/1984 e L.335/1995.