L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’Ente previdenziale cui sono stati versati i contributi, su domanda del lavoratore la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale. Possono fare richiesta di questa prestazione i lavoratori dipendenti privati (ma non i dipendenti pubblici), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata INPS e i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.
Qui di seguito riportiamo le informazioni relative ai requisiti e all’iter procedurale previsti dall’INPS per i propri assicurati che sono comunque indicative di quanto previsto anche per le altre categorie di lavoratori. Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato, iscritto all’INPS, ha diritto all’assegno ordinario di invalidità a condizione che:
- sia affetto da infermità fisica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa [1] in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo;
- sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
- abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità.
Il diritto all’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche se l’invalidità è pre-esistente al rapporto assicurativo, purché successivamente vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute o siano insorte nuove infermità [2].
L’assegno ordinario d’invalidità:
- non è reversibile ai superstiti;
- al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, si trasforma in pensione di vecchiaia;
- è compatibile con l’attività di lavoro dipendente o autonomo;
- è incompatibile con l’indennità di mobilità e di disoccupazione (l’interessato ha facoltà di optare, all’atto della domanda, tra i diversi trattamenti scegliendo quello ritenuto più vantaggioso).
Come presentare la domanda: deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando anche la certificazione medica modello SS3.
Decorrenza: l’assegno ordinario d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogato per 13 mensilità. All’atto del primo pagamento l’ente pagatore versa, in un’unica soluzione, gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono mensili. L’assegno ha validità triennale e, su domanda del beneficiario, può essere confermato per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.
Ricorso: se la domanda di assegno ordinario di invalidità è respinta, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS per via telematica [3] (direttamente o per il tramite di un ente di patronato o dell’avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti). L’impugnazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento o decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato [4].
Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l’interessato può rivolgersi a un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza. Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo [5] che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla causa vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale che potrà essere affiancato dai medici legali nominati rispettivamente dall’INPS e dall’interessato. Il medico legale, una volta esaminata la documentazione sanitaria e dopo aver eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione. Se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS dovrà procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice. Nel caso in cui, invece, il parere sia sfavorevole è necessario avviare il giudizio di merito innanzi al medesimo Tribunale.
[1] Capacità lavorativa: idoneità a svolgere non solo il lavoro di fatto svolto, ma tutti i lavori che l’assicurato è in grado di svolgere per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali (Cassazione 28.12.1996 n. 11541
[2] Art. 1, co. 2, L. 222/1984.
[3] Circolare INPS 10 febbraio 2011, n. 32.
[4] Artt. 46 e 47, L. 88/89.
[5] Artt. 445-bis e 696-bis del Codice di Procedura Civile.