L’assicurato INPS cui sia stata riconosciuta la pensione per inabilità totale ha diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa, a condizione che [1]:
- non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- non sia autosufficiente e richieda assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).
L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa, né con l’indennità di accompagnamento. L’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità.
Come presentare la domanda: la domanda può essere presentata anche insieme a quella per la pensione di inabilità.
Decorrenza: l’assegno di assistenza è erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
Importo: dal 1° luglio 2021 l’assegno di assistenza è pari a 574,59 euro mensili.
Ricorso: se la domanda di riconoscimento dell’assegno di assistenza è respinta, l’interessato può presentare ricorso seguendo le modalità descritte per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità.
[1] Art. 5, L. 222/1984.