Il malato di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esamiappropriati per la cura del tumore da cui è affetto, per le eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti [1]. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per qualsiasi patologia.

Come fare domanda: la richiesta di esenzione dal pagamento del ticket deve essere presentata alla ASL territorialmente competente, allegando i seguenti documenti:

  • tessera sanitaria e codice fiscale;
  • documentazione medica o cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata attestante la patologia oncologica o il verbale ASL/INPS da cui risulti il riconoscimento dell’invalidità civile.

Tessera di esenzione: sulla base di tale documentazione, la ASL di residenza dell’assistito rilascia un attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione:

  • codice 048: soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto;
  • codice C01: invalidità civile totale;
  • codice C02: indennità di accompagnamento;
  • codice C03: invalidità civile parziale;
  • codice C04: indennità di frequenza.

Benefici: la tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti della patologia tumorale diagnosticata. La durata (stabilita dal Ministero della Salute [2]) della tessera di esenzione per patologia neoplastica, in base al tipo di patologia, secondo quanto previsto dalla circolare n. 13 del 13/12/2001 (G.U. n. 444 del 21.2.2002), può essere di

  • 5 anni dalla prima diagnosi
  • 10 anni dalla prima diagnosi
  • illimitata

e può essere rinnovata alla scadenza. L’esenzione per i servizi e le prestazioni sanitarie connessi allo stato di invalidità civile è modulata a seconda della gravità dello stesso.

 

[1] D. M. Sanità 329/1999.

[2] Decreto Ministero Salute del 23 novembre 2012: «Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto n. 329 del 28 maggio 1999».

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