Pur non esistendo una normativa organica che regolamenti specificatamente le assenze causate dalle malattie oncologiche e dall’esigenza di sottoporsi ai relativi trattamenti terapeutici, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro e circolari ministeriali prevedono disposizioni a tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi e invalidanti, come quella oncologica, i quali devono sottoporsi a cure salvavita. Pertanto, il lavoratore che non si sente in grado di lavorare, ad esempio nei giorni immediatamente successivi ai trattamenti, oppure che deve assentarsi per visite mediche o esami diagnostici, può usufruire di permessi orari o giornalieri conservano il posto di lavoro e la retribuzione [1].
[1] Per i dipendenti pubblici: Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) art. 55 septies, co. 5 ter «Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica». In particolare, per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, l’art. 35 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 prevede permessi speciali per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria.