Fino al 2011 i lavoratori del pubblico impiego, oltre alle prestazioni assicurative dell’INAIL, erano tutelati per le malattie professionali anche mediante il riconoscimento della causa di servizio e la prestazione economica dell’equo indennizzo.
La riforma Monti ha abrogato tali benefici per tutti i lavoratori pubblici tranne per i dipendenti delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, per i quali resta valida la normativa previgente.
La riforma Monti non ha effetto sui procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata avviati prima del 6 dicembre 2011, nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione e per i procedimenti avviabili d’ufficio relativi a eventi verificatisi prima del 6 dicembre 2011.