Il malato di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti[1]. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%, inoltre, dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per qualsiasi patologia.
Come presentare la domanda: la domanda di esenzione dal pagamento del ticket deve essere presentata alla ASL territorialmente competente, allegando i seguenti documenti:
tessera sanitaria e codice fiscale;
documentazione medica o cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata attestante la patologia oncologica o il verbale ASL/INPS da cui risulti il riconoscimento dell’invalidità civile.
Tessera di esenzione: sulla base di tale certificazione, la ASL di residenza dell’assistito rilascia un attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione:
- codice 048: soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto;
- codice C01: invalidità civile totale;
- codice C02: indennità di accompagnamento;
- codice C03: invalidità civile parziale.
Benefici: la tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti della patologia tumorale diagnosticata. La durata (stabilita dal Ministero della Salute[2]) della tessera di esenzione per patologia neoplastica, in base al tipo di patologia, secondo quanto previsto dalla circolare n. 13 del 13/12/2001 (G. U. n. 444 del 21.2.2002), può essere di:
- 5 anni dalla prima diagnosi;
- 10 anni dalla prima diagnosi;
- illimitata;
e può essere rinnovata alla scadenza.
L’esenzione per i servizi e le prestazioni sanitarie connessi allo stato di invalidità civile è modulata a seconda della gravità dello stesso.
[1] D. M. Sanità 329/1999
[2] Decreto Ministero Salute del 23 novembre 2012: «Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto n. 329 del 28 maggio 1999».