Se il malato non è in grado, anche solo temporaneamente, di curare i propri interessi (gestione del conto corrente bancario o postale, vendita o acquisto di immobili, ecc.), può avvalersi di appositi strumenti giuridici, tra cui la procura notarile e la nomina di un amministratore di sostegno[1].

Procura notarile: atto mediante il quale si conferiscono a una persona di fiducia poteri di rappresentanza al fine di compiere, in nome e per conto del malato, gli atti necessari per curarne gli interessi economici e giuridici. La procura è:

  • generale se conferita per gestire tutti gli interessi del malato, sia presenti sia futuri;
  • speciale se conferita per compiere un solo atto (esempio: vendita o acquisto di un immobile) e a, differenza di quella generale, esaurisce la sua efficacia nel momento in cui è concluso l’atto per il quale è stata rilasciata.

Per conferire una procura ci si deve rivolgere a un notaio di fiducia. La procura, sia generale sia speciale, non priva il malato della capacità di compiere personalmente gli atti per i quali l’ha conferita.

Amministratore di sostegno: persona che aiuta il malato che, per effetto di un’infermità o di una menomazione, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla gestione della propria persona e del proprio patrimonio risolvendo problemi concreti (come acquistare, vendere o affittare una casa, curare rapporti con banche ed uffici, assumere colf o badanti ecc.).

Per ottenere questa assistenza, il malato deve presentare domanda al giudice tutelare, il quale entro sessanta giorni emetterà il decreto di nomina che stabilisce durata e oggetto dell’incarico e specifica gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del malato e gli atti che il malato può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.

La domanda in alternativa può essere presentata da:

  • coniuge/persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado: genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  • affini entro il secondo grado: cognati, suoceri, generi/nuore;
  • pubblico ministero;
  • tutore o curatore.

L’amministratore di sostegno affianca il malato, ma non ne limita la capacità di agire. Ciò significa che il malato può svolgere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti gli atti non compresi nel decreto di nomina. Per maggiori dettagli sulla figura dell’amministratore di sostegno e sulla procedura per richiederne la nomina è bene rivolgersi al Tribunale di competenza o a un legale di fiducia.

Può conferire la procura notarile o richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno soltanto il malato capace di intendere e di volere.

Per il malato incapace di intendere e di volere la legge prevede altre forme di assistenza che, però, non sono oggetto di questo libretto:

  • la curatela, istituto utilizzato per  la gestione degli interessi della persona parzialmente incapace di intendere e di volere (per la legge inabilitato);
  • la tutela utilizzata per  gestire gli interessi della persona totalmente incapace di intendere e di volere (per la legge interdetto).

 


[1]     L. 6/2004.

[2]     O in alternativa il coniuge/persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli/sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi/nuore), pubblico ministero, tutore o curatore.

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